STATUTO DEL CIRCOLO CULTURALE BERTRAND RUSSELL DI TREVISO
Treviso, 11 ottobre
1987
Art. 01 II Circolo culturale Bertrand
Russell intende diffondere nella società i valori di tolleranza, uguaglianza, democrazia, libertà e coesistenza pacifica tra i popoli.
Art. 02 II Circolo culturale si propone di
conseguire le finalità elencate nell'ari 1 per mezzo dell'organizzazione di conferenze, dibattiti,
convegni e interventi sulla stampa e la televisione.
Art. 03 Tutti possono
iscriversi senza distinzioni di nazionalità, razza,
religione e classe sociale. Si diventa soci con semplice domanda verbale fatta
all'assemblea. La quota di iscrizione è libera, secondo le possibilità del socio.
Art. 04 Gli organi del Circolo culturale
Bertrand Russell sono l'Assemblea degli iscritti, il Presidente ed il Segretario-cassiere.
Art. 05 L'assemblea degli
iscritti si riunisce nel giorno e nel luogo fissati dall'assemblea stessa.
L'assemblea delibera su ogni iniziativa e sull'elezione (o revoca) del Presidente e del Segretario-cassiere.
Le
votazioni dell'assemblea sugli argomenti posti all'ordine del giorno vengono
fatte per voto palese a maggioranza relativa degli associati presenti.
L'Assemblea è valida se sono presenti cinque soci.
Art. 06 Al Presidente spetta la
rappresentanza del Circolo culturale all'esterno, e inoltre ha il compito di
tenere i contatti con le altre associazioni e gli enti pubblici.
Art. 07 II Segretario ha il compito di
redigere i verbali delle riunioni, di gestire il fondo economico del Circolo
culturale e di presentare l'ordine del giorno delle riunioni. Inoltre il
Segretario ha il compito di tenere i contatti con gli iscritti. In caso di assenza
del Segretario, ne farà le veci un socio designato
dall'Assemblea.
Art. 08 Tutte le cariche sono rinnovabili
ogni anno, salvo revoche volute dall'assemblea prima della scadenza.
Art. 09 Tutti i soci possono fare proposte
al Segretario il quale le iscriverà nell'ordine del giorno della riunione
successiva. Quando un socio viene iscritto è membro
dell'Assemblea e quindi acquisisce subito il diritto di voto.
Art.
10 L'Assemblea a presieduta a rotazione dai vari iscritti.